- Veronica Manca
- Diritto penale, Diritto penale dell'esecuzione
- 1 Marzo 2023
Il giorno 10 marzo 2023, a partire dalle ore 15:00 presso la sede della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici” a Venezia, l’Avvocato Veronica Manca interverrà in qualità di relatrice alla prima lezione del VII corso di formazione “Marcoleone Bondi” dal titolo “Difesa penale ed esecuzione: una visione prospettica”, organizzato per la prima volta da tutte le Camere Penali del Veneto e dall’Unione delle Camere Penali (U.C.P.) Veneto. Il corso in generale vedrà alternarsi relatori di indiscusso valore, si dipanerà dal 10 marzo al 23 giugno 2023 e si svolgerà in varie sedi. In particolare, la prima lezione avrà ad oggetto le recenti pronunce della Corte costituzionale in materia di Diritto penitenziario. Oltre all’Avvocato Manca saranno presenti altri due illustri relatori, ossia il Professore Nicolò Zanon, Vicepresidente della Corte costituzionale e Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano, e il Professore Pasquale Bronzo, Professore associato di Procedura penale presso la Sapienza Università di Roma.
La Corte costituzionale e il carcere
Gli interventi del Giudice delle Leggi sono fondamentali per la creazione e il mantenimento di un paradigma costituzionale dell’esecuzione penitenziaria tra proporzionalità, finalismo rieducativo ed umanità della pena. Peraltro, lo statuto costituzionale dell’esecuzione penitenziaria, che, da sempre connota in termini garantistici l’espiazione della pena e la sua consequenziale restrizione della libertà personale, ha subìto una profonda trasformazione (in un’ottica di potenziamento di tutela a favore del detenuto) con l’intrecciarsi e il sovrapporsi degli standard di protezione offerti dalla CEDU e dalla giurisprudenza evolutiva della Corte di Strasburgo.
In particolare, in materia di Diritto penitenziario, da un’analisi della giurisprudenza della Corte costituzionale e delle indicazioni sovranazionali, emerge come il ricorso al principio di proporzionalità sia dirimente per valutare l’ammissibilità di regimi penitenziari particolarmente restrittivi dei diritti fondamentali della persona reclusa. Sulla base del principio di proporzionalità è possibile valutare la necessità stessa delle previsioni normative, la congruità delle singole prescrizioni trattamentali, l’idoneità dei mezzi utilizzati per la loro attuazione, adatte a perseguire lo scopo e proporzionate in modo tale da non realizzare un eccessivo sacrificio del diritto soggettivo compromesso. Il ricorso al principio di proporzionalità, nella sua articolazione più complessa (un giudizio tripartito: idoneità, necessarietà, principio di proporzionalità in senso stretto) dovrebbe agevolare l’individuazione delle regole di portata repressiva e afflittiva, di cui, pertanto, si auspica un’abrogazione e un ripensamento, anche in relazione alla distribuzione dei poteri d’azione, amministrativo e giurisdizionale, delle restrizioni che appaiono idonee e strettamene necessarie, con una riponderazione del punto di equilibrio tra le istanze securitarie e i diritti fondamentali della persona detenuta. Fondamentale risulta, inoltre, un ripensamento dello schema astratto di restrizioni e di divieti che dovrebbero, in ogni caso, essere predeterminate per legge, in modo tassativo sia nell’an sia nel quomodo, esautorando l’Amministrazione penitenziaria dal suo potere discrezionale di interpretazioni in peius rispetto al dato normativo e indicando un limite massimo di compressione dei diritti soggettivi.