Il giorno 7 marzo 2023, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, presso la Sala Falconetto in Via Belenzani, 20 a Trento, l’Avvocato Veronica Manca interverrà in qualità di relatrice al primo di una serie di incontri organizzati dall’Associazione provinciale di aiuto sociale per i detenuti, per i dimessi dagli istituti di pena e per le loro famiglie (A.P.A.S.) ODV Trento, per riflettere su argomenti e strumenti utili al volontariato penitenziario e al lavoro sociale in ambito penale. In particolare, si affronteranno le tematiche della genitorialità e dell’affettività in carcere.

La genitorialità e l’affettività in carcere

Si tratta, infatti, di argomenti di stretta attualità. Con ordinanza n. 23 del 2023, il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 ord. penit. in relazione al divieto di svolgere colloqui intimi con il familiare convivente, senza controllo a vista da parte del personale di custodia. Anche la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema, ritenendo non percorribile la via della Corte costituzionale con sentenza n. 3035 del 2023. La questione è ora nelle mani della Consulta, la quale dovrà pronunciarsi, anche in ragione dei nuovi e diversi parametri indicati dal Magistrato, auspicando una presa di posizione più coraggiosa di quella espressa nella sentenza n. 301 del 2012.

L’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto ha tratto origine proprio dal reclamo avanzato da un detenuto della Casa Circondariale di Terni con cui si doleva di non poter usufruire di colloqui intimi con la propria compagna e la figlia minore. Persiste, infatti, un divieto di esercitare l’affettività in via riservata, ai sensi dell’art. 18, co. 3 ord. penit.

In particolare, il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto ha ritenuto non manifestamente infondata e rilevante per il caso di specie la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 ord. penit. in relazione agli artt. 2, 3, 13, co. 1 e 4, 27, co. 3, 29, 30, 31, 32 e 117, co. 1 Cost. e artt. 3 e 8 CEDU. Secondo il Magistrato la questione è rilevante perché il detenuto ricorrente non può beneficiare in alcun modo di altri e diversi momenti di apertura verso l’esterno e in mancanza di un mutamento del divieto normativo le istanze del detenuto verrebbero rigettate. Si ritiene non manifestatamente infondata la questione di legittimità in relazione ai seguenti parametri: (i) art. 2 Cost. per il diritto alla libera espressione alla propria affettività: il diritto all’affettività costituisce uno degli essenziali modi di espressione della persona umana e va ricompreso nelle posizioni soggettive tutelate dalla Costituzione come diritto fondamentale ai sensi dell’art. 2 Cost.; (ii) art. 13 Cost. in relazione alla libertà personale, dato che il rifiuto a concedere momenti di apertura all’affettività comporta di fatto un’ulteriore privazione della libertà personale; come forma di violenza fisica ai sensi dell’art. 13, co. 4 Cost. e art. 3 CEDU (tramite l’art. 117, co. 1 Cost.); (iii) artt. 29, 30, 31 Cost. sulle disposizioni riguardati la famiglia, così anche per la CEDU, ai sensi dell’art. 8 CEDU, e delle principali raccomandazioni europee; (iv) art. 32 Cost. sulla salute e sulle conseguenze negative che possono causarsi sia alla mente che al fisico per periodi prolungati di astinenza a rapporti sessuali; (v) art. 27, co. 3 Cost. sull’umanità della pena e sulle finalità della stessa, in termini di rieducazione.

Inoltre, secondo il Magistrato vi sarebbe anche un profilo di irragionevolezza di trattamento per l’esecuzione della pena per adulti, per cui vige il divieto di colloqui riservati con i familiari ex art. 18, co. 3 Cost., e quella minorile, per cui, sulla base del D.Lgs. n. 121 del 2018 c’è stata un’apertura in senso favorevole all’implementazione del diritto all’affettività.

Infine, il Magistrato conclude disegnando le possibili tecniche di accoglimento della questione da parte della Consulta, facendo presente che con la sentenza n. 301 del 2012 la Corte costituzionale aveva formalmente dichiarato inammissibile la questione sollevata, ma che nelle motivazioni si sollecitava il legislatore a intervenire: tuttavia, dal 2012 ad oggi sono passati ben dieci anni e non sono seguiti degli interventi legislativi.

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