- Veronica Manca
- Diritto penale, Diritto penale dell'esecuzione
- 8 Aprile 2023
Si segnala l’articolo del Dott. Riccardo De Vito, Giudice del Tribunale di Nuoro, dal titolo “Cambiare lo sguardo, cambiare la realtà. Il Rapporto tematico sul 41-bis del Garante nazionale”, pubblicato il 7 aprile 2023 sulla rivista online “Questione Giustizia”.
Nel proprio contributo l’Autore commenta il Rapporto tematico del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale sul regime speciale ex art. 41-bis o.p., presentato il 3 aprile 2023.
Da un lato, il rapporto consente di comprendere il funzionamento dei reparti destinati al 41-bis. Dall’altro lato, riporta il dibattito sul 41-bis a una corretta grammatica giuridica e di politica del Diritto.
Il Garante nazionale ha riscontrato condizioni materiali e scelte edilizie che possono comportare una ricaduta sulle capacità psico-fisiche delle persone ristrette, rischiando di assumere una connotazione di “pena corporale”. Negli ambienti destinati alla detenzione di coloro che sono ristretti nel regime detentivo speciale i detenuti trascorrono la loro intera quotidianità: ventuno ore in cella, due ore nei cortili e un’ora nella sala di socialità. Tuttavia, vari sono gli aspetti che rendono questo regime detentivo ancora più gravoso: le due ore all’aria aperta spesso si riducono a una sola, vi è difficoltà ad accedere ad alcuni quotidiani nazionali a diffusione minore, è impossibile utilizzare computer e lettori elettronici offline, la televisione si spegne alle ore 24:00 e si riaccende alle ore 07:00, impedendo anche l’ascolto della radio, incorporata nell’unico apparecchio messo a disposizione dall’Amministrazione Penitenziaria. Ciò che più preoccupa, però, è l’assenza quasi totale di programmi individualizzati di trattamento e di attività riabilitative.
Da un’analisi degli anni che vanno dal 2012 al 2022 emerge come le persone detenute al regime speciale siano state in media 731: in particolare, nel 2022 si contavano 740 detenuti, di cui 728 uomini e 12 donne, quasi tutti appartenenti alla criminalità organizzata, eccetto 3 terroristi e 1 anarchico. La maggior parte di queste persone è soggetta costantemente al regime del 41-bis, co. 2 o.p. da oltre 20 anni, a volte dall’inizio della detenzione, e su 740 detenuti 522 hanno più di 50 anni e 87 più di 70 anni.
L’Autore, riprendendo le osservazione del Garante nazionale, sottolinea come la disposizione normativa in analisi sia formulata in modo tale da limitare il contenuto della proroga della permanenza nel regime speciale all’accertamento del non venir meno della capacità di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata. E spesso le motivazioni dei provvedimenti di proroga si basano sul reato iniziale e sulla perdurante esistenza sul territorio nazionale dell’organizzazione criminale di riferimento.
Pertanto, in primo luogo, secondo il Garante nazionale è necessario verificare la pericolosità concreta dei detenuti sottoposti al regime speciale. In secondo luogo, l’organismo di garanzia si pone un dubbio rilevante, ovverossia, se il rischio del mantenimento dei collegamenti con l’organizzazione malavitosa di provenienza viene ritenuto sussistente anche a distanza di anni dalla prima applicazione, un interrogativo sull’efficacia di tale sistema preventivo è legittimo.
Rapporto tematico sul regime detentivo speciale ex art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

Nell’adempiere alla propria funzione di formulazione di raccomandazioni alle Istituzioni competenti, nel proprio rapporto il Garante nazionale raccomanda:
- di non protrarre il regime speciale previsto dall’art. 41-bis, co. 2 o.p. fino al termine dell’esecuzione di una pena temporanea e, qualora nel periodo previsto per un eventuale rinnovo sia compreso il termine dell’esecuzione della pena, di evitarne la reiterazione, dando la possibilità di progettare percorsi di accompagnamento alla dimissione;
- di chiudere le cosiddette “aree riservate” con socialità a due nei tre Istituti penitenziari di Novara, Parma e Milano-Opera.
- di riconfigurare gli ambienti così da permettere un sufficiente passaggio di aria fresca e di luce naturale, in modo da consentire la lettura e le attività nelle
ore diurne; - di rimuovere le schermature delle finestre, mantenendole solo nei casi in cui siano giustificate dall’esigenza di impedire il contatto con altri detenuti o con personale esterno;
- di adeguare i cortili di passeggio, in modo da non incidere negativamente sulla capacità visiva e così da consentire attività fisica e sportiva;
- di avviare un percorso di alfabetizzazione e istruzione di base per chi ne fa richiesta;
- di adottare lettori di libri elettronici offline, provvedendo a inserire in essi libri o testi, in maniera tale da consentire un maggiore accesso alla lettura e allo studio;
- di rendere effettivo l’accesso all’acquisto o all’abbonamento a organi di stampa;
- di emanare una nuova circolare sulle modalità di attuazione del regime speciale che determini:
a) la facoltà di cottura dei cibi, di comunicazione e di scambio di oggetti tra persone appartenenti allo stesso gruppo di socialità;
b) i tempi di permanenza all’aperto;
c) l’esclusione di misure inerenti la vita quotidiana non strettamente funzionali alle esigenze di prevenzione dei collegamenti interni ed esterni con la criminalità organizzata;
d) l’ampliamento delle possibilità di esercizio del diritto all’informazione;
e) le modalità di attuazione dei programmi trattamentali individualizzati;
f) l’ampliamento della possibilità di comunicazione con i propri familiari; - di limitare l’esercizio dell’opposizione alle decisioni del Magistrato di Sorveglianza in accoglimento di reclami proposti ex art. 35-bis o.p. e il ricorso alla possibilità sospensiva dell’esecuzione delle relative ordinanze, in caso di opposizione.
Infine, nel proprio rapporto il Garante nazionale fa emergere l’urgenza di una riflessione sulla legge, per assicurare la compatibilità tra il regime detentivo speciale e il finalismo rieducativo della pena, di cui all’art. 27, co. 3 Cost., e di evitare di cedere a logiche di simbolismo afflittivo, che violano il principio di legalità e il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo.
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